Il Club Bruges ha ufficializzato l’arrivo di Aleksandar Stankovic dall’Inter. Il centrocampista serbo, figlio d’arte, avrà dunque l’opportunità di misurarsi con un nuovo campionato e un altro tipo di ambiente. Il classe 2005 non è nuovo ad esperienze all’estero. Nell’ultima stagione, infatti, Stankovic è stato girato in prestito al Lucerna in Svizzera, club in cui si è ben distinto con 38 presenze in campionato ed un contributo di 3 gol e 2 assist. Adesso il Belgio nel futuro di Stankovic. E la plusvalenza che intascherà l’Inter? Sarà di 10 milioni di euro, ma questa non verrà registrata nell’immediato. Ecco perché.
Inter, Stankovic porta una plusvalenza di 10 milioni: ecco quando verrà registrata
L’Inter ha reso noto il passaggio di Aleksandar Stankovic al Club Bruges con una nota ufficiale pubblicata tramite i propri canali social: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Aleksandar Stanković al Brugge: il centrocampista classe 2005 si trasferisce a titolo definitivo con diritto di riacquisto in favore del Club nerazzurro“.
L’Inter dal trasferimento del centrocampista serbo ricaverà 10 milioni di euro – tutta plusvalenza – più una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Nella formula è previsto anche un diritto di recompra fissato a 25 milioni di euro dopo due anni. Se l’Inter decidesse di esercitare il diritto di recompra già dopo una sola stagione a quel punto verserebbe una cifra leggermente inferiore, intorno ai 22 milioni.
Trasferimento a titolo definitivo, dicevamo. Plusvalenza secca per il club di viale della Liberazione sul bilancio 2025/26. Essendo un prodotto del settore giovanile nerazzurro, il valore netto a bilancio del calciatore è praticamente nullo. Ma quando verrà registrata questa plusvalenza? Come in tutte le operazioni definite con l’inserimento di un diritto di recompra, l’Inter si trova nella posizione di registrare la plusvalenza solo al momento in cui questa scada. Oppure se la stessa Inter deciderà di rinunciare ad esercitare il diritto.
In sostanza, così recita la modifica all’articolo 102 delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) del 2019: “Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva – si legge nella norma modificata nel 2019 –. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione“.



